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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Messaggio numero 4832 del 21-05-2014


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Roma, 21-05-2014
Messaggio n. 4832
Allegati n.1
OGGETTO:

Articolo 1, comma 490, lett. a), b) e c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità 2014). Modifiche all’articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ulteriormente novellato dall’art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

   

L’articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità 2014) ha apportato modifiche al testo dell’articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2  e ulteriormente novellato dall’art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 in materia di indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale (allegato 1).

Con il presente messaggio, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 16.05.2014 n. 0007376, si forniscono istruzioni sulle disposizioni in oggetto.

1.     Riapertura dei termini per la concessione e per la presentazione delle domande di indennizzo.

Ai sensi del 1° comma dell’articolo 19-ter come modificato da lett.a) dell’articolo 1, comma 490, della Legge n. 147 del 2013 “L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016”.

Le relative domande possono essere presentate, a partire dal 1°gennaio 2014, fino al 31 gennaio 2017.

1.1       Destinatari

L’articolo 19-ter novellato dalla legge n. 147 del 2013 ha ricompreso, nel periodo per la maturazione dei requisiti per l’indennizzo, anche quello previsto dalla formulazione previgente, che andava dal 1.1.2009 al 31.12.2011.

Pertanto, dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:

a)   coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo  n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016;

b)   coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione  ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.

Resta fermo, peraltro, che la decorrenza degli indennizzi concessi ai soggetti di cui alle lett. a) e b) in base alle disposizioni oggetto del presente messaggio, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda  requisiti,  condizioni di accesso, importo nonché incompatibilità ed utilizzazione dei periodi di erogazione dell’indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano le istruzioni fornite con circolari n. 111 del 25 maggio 1996  e n. 20 del 21 gennaio 2002.

1.2  Scadenza indennizzi

La scadenza degli indennizzi di cui al primo comma del novellato articolo 19-ter è prevista al compimento, da parte del titolare, delle età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita,  introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011, (v. 1.1.1, lett. b) e d) circolare n. 35 del 2012) che di seguito si riepilogano:

-  per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012

63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

64 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni e 9 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare.

- per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare.

L’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia sopra descritte.

Si rammenta che, a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, qualora risultino soddisfatti i requisiti di legge per il diritto a tale trattamento pensionistico (v. p. 3 della circolare n. 35 del 2011).

1.3       Adempimenti delle Sedi  

Con messaggio n. 2740 del 21/2/2014 è stato reso noto che sul sito internet dell’Istituto, nella sezione dedicata alla modulistica, è stato pubblicato, in formato PDF, in attesa dell’introduzione della versione on line,  il modello AP 95 per la presentazione delle istanze per l’indennizzo in parola.

Le sedi competenti per territorio dovranno provvedere all’istruttoria di tutte le  istanze d’indennizzo pervenute dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, indipendentemente dal modello di domanda utilizzato dagli interessati.

Nelle ipotesi in cui, nelle more della pubblicazione del presente messaggio, le istanze di indennizzo siano state rigettate, si dovrà procedere ad un riesame d’ufficio delle stesse e, nei casi in cui risultino accoglibili, la relativa prestazione dovrà essere liquidata tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

Le  Sedi, nell’istruttoria delle domande sono tenute al rispetto delle istruzioni impartite dall’Istituto con circolare n. 47 del 27.03.2012;  dovranno pertanto verificare i dati forniti dall’interessato nel modello di domanda  AP95,  tramite la consultazione del sito “Registroimprese.it” – servizio Telemaco.

Qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole, le Sedi dovranno provvedere direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento e a porre in pagamento l’indennizzo.

La  prestazione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora alla predetta data siano perfezionati tutti requisiti e le condizioni richieste dalla legge; diversamente l’indennizzo spetterà dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale risultino realizzate tutte le condizioni.

Per gli ulteriori aspetti applicativi della disciplina in esame si richiama la circolare n. 159 del 16 dicembre 2004.

2.     Proroga degli indennizzi sospesi per raggiungimento da parte dei titolari dell’età massima di 61 anni e 6 mesi - se donne - e di 66 anni e 6 mesi - se uomini.

Con messaggio n. 9656 del 2013, è stata data indicazione alle Sedi di cessare l’erogazione degli indennizzi ai titolari degli stessi che avevano raggiunto l’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.

In seguito alle modifiche apportate al 1° comma dell’articolo 19-ter, dall’articolo 1, comma 490, lettera a)  della legge n. 147 del 2013, i predetti indennizzi sono prorogati  fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita,  introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011, riportate nel prospetto di cui al punto 1 del presente messaggio.

Analogamente a quanto verificatosi in occasione della proroga introdotta dall’articolo 35, comma 3, della legge n. 183 del 2010 (vedi messaggio n. 16870 del 30.08.2011),  anche la proroga prevista dalla disposizione in argomento  non deve essere concessa ai soggetti che siano già titolari di pensione erogata dall’INPS o da altro ente pensionistico o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell’indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore.

Ciò in quanto la modifica introdotta dalla più volte citata legge n. 147 del 2013 ha la finalità precipua di offrire un sostegno economico - che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale - ai soggetti destinatari dell’indennizzo che, in seguito all’introduzione delle più elevate età pensionabili introdotte dalla legge n. 214 del 2011, siano rimasti senza indennizzo e senza pensione.

Le Sedi, ferma restando la possibilità per gli interessati, con finalità meramente ricognitiva, di presentare istanza per la proroga in oggetto, devono, d’ufficio,  procedere al riesame delle posizioni sospese in seguito alle istruzioni di cui al messaggio n. 9656 del 2013 con riconoscimento degli arretrati dal momento della sospensione e previa verifica, eventualmente anche mediante acquisizione di dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati, dell’assenza di ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo.

Si fa presente che per le istanze di proroga è disponibile la domanda telematica di ricostituzione on line sia per il cittadino che per il patronato secondo il percorso già utilizzato per le domande di pensione. Il modello AP96 rilasciato con il messaggio 2740 del 21.02.2014 non è pertanto più utilizzabile.

3.  Proroga del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018 (2° comma articolo 19-ter come modificato da lett. b) dell’articolo 1, comma 490).

Ai sensi del 2° comma dell’articolo 19-ter, come modificato da lett. b) dell’articolo 1, comma 490, della Legge n. 147 del 2013 “l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2018.

4.  Proroga fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia degli indennizzi di cui all’articolo 1, comma 272, della legge n. 311 del 2004. (3° comma articolo 19-ter come modificato da articolo 1, comma 490, lett. c).

Ai sensi dell’ultimo comma del riformulato articolo 19-ter, tutti gli indennizzi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  quelli cioè concessi ai soggetti che avevano maturato i requisiti di cui all’articolo 2 del Dlg.vo n. 207 del 1996 nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 e che erano in pagamento alla data 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, purchè i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda le modalità per la proroga sopra menzionata, si rinvia alle istruzioni di cui al punto 2 del presente messaggio.

5     AGGIORNAMENTI PROCEDURALI

5.1       Procedura di gestione delle domande

Il prodotto di Webdom per  le domande di prima liquidazione deve essere:

GRUPPO               0006           ALTRE PRESTAZIONI

SOTTOGRUPPO     0051           INDENNITA’ COMMERCIANTI

          TIPO                    0156           Legge 27 dicembre 2013 n. 147

                                                        (“LPP” ex campo 36)

Le domande devono essere acquisite con le consuete modalità previste per questa categoria.

Le domande per il cittadino in possesso di PIN e per i patronati in modalità telematica saranno disponibili a breve.

5.2       Procedura IVS74 PL

La lavorazione è ammessa per le domande presentate dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2017.

I requisiti anagrafici, che vengono verificati  per la concessione dell’indennizzo, sono 62 anni di età per gli uomini, ovvero 57 anni di età per le donne.

Si illustrano di seguito i controlli previsti sul pannello MNLAN30

  • la decorrenza deve essere compresa tra il 1° febbraio 2014 e il 1° febbraio 2017;
  • la data di scadenza indennizzo non può essere superiore a 07/2027;
  • il campo “contributiva” deve contenere solo il valore “NO”;
  Il Direttore Generale  
  Nori  


Allegato N.1

                                                                                    

D.L. 29-11-2008 n. 185


Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.


Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

Art. 19-ter  Indennizzi per le aziende commerciali in crisi (185)

In vigore dal 1 gennaio 2014

1.  L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all’ articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017. (186)

2.  L’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2018. (187)

3.  Gli indennizzi concessi ai sensi dell’ articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia. (188)


(185) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così sostituito dall'art. 35, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(186) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 490, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(187) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 490, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(188) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 490, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.